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Dopo gli articoli usciti sul Secolo XIX di Genova nei quali si raccontava la nuova linea dura della Capitaneria di Porto in merito alla pesca con l'ausilio delle fonti luminose che vi invitiamo  a leggere tramite questi due link ,

https://goo.gl/FSJkC8
https://goo.gl/DYJVNf,

abbiamo cercato di fare chiarezza su queste multe andando a chiedere informazioni presso gli uffici della Capitaneria di Genova.  Una sola cosa è chiara e viene ripetuta come un mantra: "tutte le fonti luminose atte ad attirare pesci e cefalopodi sono vietate".  A noi sono rimasti moltissimi interrogativi e poichè a voce non siamo riusciti ad avere risposte un po' più dettagliate, abbiamo provato a scrivere.......

Di seguito trovate la richiesta scritta e la risposta.......... sicuramente rapida e cortese ma che ci lascia con gli interrogativi iniziali.
Il fatto è che la legge è datata 1968 quando non esistevano né starlight né led e si riferiva all'uso delle lampare e dei faretti (posso dire bei tempi?... quante complicazioni in meno!)

Inviato: lunedì 28 agosto 2017 11:27
A: Guardiacostiera
Oggetto: Pesca con totanare luminose

Buongiorno in merito all’articolo apparso sul SecoloXIX alcuni giorni fa, nel quale si parlava di sanzioni comminate a pescatori dilettanti impegnati alla pesca di cefalopodi con fonti luminose, Vi sarei grata mi chiariste quanto segue:
le totanare luminose in quanto fornite di stalight o di led azionati da pile sono da considerarsi lecite o meno?
Vi ringrazio anticipatamente per la cortese attenzione

Il Mar, 29 Ago, 2017 alle 16:10, Relazioni con il Pubblico Guardia Costiera
<urp.guardiacostiera@mit.gov.it> ha scritto:

Gentile Utente,

La ringraziamo per aver contattato l’Ufficio Relazioni con il pubblico. Relativamente a quanto richiesto, Le rappresentiamo che ogni aspetto strettamente connesso alle attività di pesca, sia professionale che sportiva/ricreativa, è attualmente disciplinato da norme nazionali ed internazionali che ne fissano i limiti, i tempi e le modalità. La informiamo, che tali norme sono direttamente consultabili, accedendo alle aree appositamente dedicate alla materia e rispettivamente contenute nei siti istituzionali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it – sezione: pesca e acquacoltura - https://www.politicheagricole.it/…/Serve…/L/IT/IDPagina/4247) e delle Capitanerie di porto (www.guardiacostiera.it – sezione: pescatori professionale e sportivi/ricreativi - http://www.guardiacostiera.gov.it/…/pesca-sportiva-ricreati…).
Circa quanto nello specifico richiesto, il D.P.R. n° 1639 del 2 ottobre 1968 all’art.140 rubricato “ Limitazioni d'uso degli attrezzi” lettera f) recita “ è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea. Nell'esercizio della pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada”

Ad ogni buon conto, per eventuali ulteriori richieste/chiarimenti ovvero informazioni di dettaglio, La invitiamo a prendere diretti contatti con l’Autorità Marittima territorialmente competente dove intende praticare detta attività, al fine di avere immediata e completa conoscenza dei limiti/divieti/disposizioni vigenti a livello locale.
Le riportiamo di seguito il link al quale accedere per reperire i relativi contatti:
http://www.guardiacostiera.gov.it/orga…/comandi-territoriali

Cordiali saluti

 

Sicuramente risposte non molto chiare ma vi terremo aggiornati. Cercheremo di andare fino in fondo a questa faccenda.

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