La commissione Agricoltura della Camera ha rielaborato il disegno di legge ‘Interventi per il settore ittico’ ideato dai deputati Catanoso, Oliverio e Caon. Come noto, questo provvedimento intende istituire la licenza di pesca in mare per gli sportivi, destinando quindi gli introiti della tassa ai pescatori professionisti.

Di seguito trasmettiamo gli articoli del testo di legge modificati dalla commissione Agricoltura durante la seduta dello scorso 28 marzo 

 

 

Articolo 13

(Pesca non professionale)

1. La pratica di pesca sportiva a mare di cui al Titolo III, Capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è subordinata alla comunicazione e al pagamento del contributo annuale di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque intenda effettuare attività di pesca sportiva in mare è tenuto a darne comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le modalità stabilite dal medesimo Ministero. La comunicazione ha validità annuale.

3. Al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti al pagamento di un contributo, il cui importo, stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è compreso tra un minimo di 10 euro ed un massimo di 100 euro ed è commisurato alla tipologia della pesca sportiva praticata ed alla tipologia della imbarcazione utilizzata. A decorrere dall’anno successivo al primo, tale canone può essere aggiornato, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. I minori di 16 anni, i soggetti di età superiore a 65 anni e le persone con disabilità sono esentati dal pagamento del contributo annuale e dalla comunicazione di cui al comma 2. L'esercizio dell'attività di pesca sportiva in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione approvato 327, incrementata del doppio. Il pagamento regio con decreto 30 n. marzo 1942, del contributo di cui al primo periodo è effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti per essere riassegnate, per il cento percento, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. I proventi derivanti dal pagamento del contributo di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Una quota delle risorse pari al 50 per cento è destinata al Fondo per lo sviluppo della filiera ittica previsto dall’articolo 3 della presente legge. Un'ulteriore quota pari al 30 per cento destinata ad incrementare delle predette risorse, è di l'autorizzazione di spesa 244 del 2007 ed è cui al citato articolo 2, comma 98, della legge n. utilizzata anche per il finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno della pesca illegale svolta dal Corpo delle Capitanerie di porto ed una quota del 20 per cento destinata alla promozione della pesca sportiva.